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Sono tenuti al pagamento dell’Imposta il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli) od il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residente in Italia. Non sono invece tenuti al pagamento il locatario, l’affittuario e il comodatario. Solo nel caso di immobili concessi in leasing, è tenuto al pagamento il locatario. Nel caso di aree demaniali concesse in locazione il soggetto passivo è il CONCESSIONARIO. Qualora più soggetti siano contitolari di diritti sul medesimo immobile, ciascuno di essi dovrebbe effettuare il versamento in relazione alla quota di possesso. Tuttavia è considerato regolare il versamento effettuato da un contitolare anche per conto degli altri...(continua) Scarica l'allegato
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