Martedì, 08 Maggio 201820180508

Chi contattare in Comune: Servizi Demografici  L'autocertificazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", è una dichiarazione presentata e firmata in carta semplice da un cittadino. Sostituisce ed ha la stessa validità di alcuni certificati rilasciati da ufficio pubblici. senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. Dal 1° gennaio 2012 (Legge n. 183 del 12 novembre 2011, art. 15) sostituisce le normali certificazioni richieste o destinate a: pubbliche amministrazioni (compresi istituti, scuole e università, Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio e qualsiasi altro Ente di diritto pubblico); gestori di servizi pubblici (es. Poste, Aziende elettriche, Aziende del Gas, Telecom, ACI, ecc.); privati che lo consentono. Possono avvalersene i cittadini: italiani comunitari extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblicii L'autocertificazione va presentata in carta semplice e deve essere firmata dall'interessato in presenza del funzionario che la riceve o allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido. Si possono autocertificare numerosi: stati (es: stato civile, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, ecc.) fatti (es. titoli di studio e qualifiche professionali, situazione economica e reddituale, possesso e numero di codice fiscale o di partita IVA, ecc.) condizioni (es: qualità di tutore, di pensionato, di casalinga, di studente, ecc.) L'autocertificazione non può sostituire: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, procedimenti di competenza dei tribunali. L'autocertificazione può essere presentata di persona. Per motivi di salute può essere fatta da un parente prossimo (coniuge, figlio o parente fino al terzo grado), della cui identità il pubblico ufficiale deve accertarsi. Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa. Se un dipendente non accetta l'autocertificazione commette violazione dei doveri d'ufficio e potrà essere segnalato all'Amministrazione di appartenenza per le relative sanzioni.   Riferimenti normativi: Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 Art. 15 della Legge n. 183 / 2011

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

La Regione assegna contributi a sostegno delle associazioni di Liguri, costituitesi all'estero, per lo svolgimento di attività di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati e delle loro famiglie. Come procedere: le associazioni devono presentare entro il 31 ottobre relativa alle attività che intendono realizzare nell'anno successivo, corredata della relazione descrittiva delle attività e dei costi previsti e relativo piano finanziario. Entro il 31 gennaio le associazioni dovranno produrre la relazione e la documentazione di rendiconto relativa alle attività svolte nell'anno precedente Chi contattare:Regione Liguria - Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione Ufficio Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione Via Fieschi 15 16100 GENOVA (GE) E_mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. document.getElementById('cloakb8dd5c40abda5c579a6f4ba063dfc4b6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb8dd5c40abda5c579a6f4ba063dfc4b6 = 'immigrazione.emigrazione' + '@'; addyb8dd5c40abda5c579a6f4ba063dfc4b6 = addyb8dd5c40abda5c579a6f4ba063dfc4b6 + 'regione' + '.' + 'liguria' + '.' + 'it'; var addy_textb8dd5c40abda5c579a6f4ba063dfc4b6 = 'immigrazione.emigrazione' + '@' + 'regione' + '.' + 'liguria' + '.' + 'it';document.getElementById('cloakb8dd5c40abda5c579a6f4ba063dfc4b6').innerHTML += ''+addy_textb8dd5c40abda5c579a6f4ba063dfc4b6+'';  Telefoni: 010/5484870 - 8416 - 4481 - 5562 Riferimenti normativi: L.R. n.27/1993 "Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione" (scaricabile dal link a fondo pagina) Per approfondire (su altri siti): Sito di Regione Liguria Legge regionale n. 27/1993

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune Servizi Demografici Il cittadino può dichiarare tutte le condizioni e qualità personali e i fatti di sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dell'autocertificazione.Per esempio si può dichiarare di essere erede, proprietario di immobile e altro.Per presentare queste dichiarazioni a pubbliche amministrazioni è sufficiente la firma davanti al dipendente addetto a riceverle.Se inviate per posta o via fax, o consegnate da terze persone, deve essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.L'autentica della firma è necessaria solo per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati e domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di terze persone.Hanno valore definitivo e stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.L'interessato può anche dichiarare stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purché ne abbia diretta conoscenza e renda la dichiarazione nel proprio interesse. Chi può fare dichiarazioni sostitutive cittadini italiani cittadini dell'Unione Europea cittadini dei Paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane. Come fare dichiarazioni Trasmissione via fax Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche via fax, allegando la fotocopia di un documento di identità. Documenti d'identità L'esibizione di un documento d'identità, a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati come: nascita, residenza, cittadinanza e stato civile. Dichiarazione di copia conforme Non è più necessario andare in Comune per autenticare le copie di documenti a corredo di domande da produrre a enti pubblici o a gestori di pubblico servizio.Il cittadino può dichiarare che sono conformi all'originale questi documenti: copia di documento rilasciato o depositato presso Pubblica Amministrazione copia di pubblicazioni, titolo di studio e servizio copie di documenti fiscali da conservare in originale dai privati. La dichiarazione può essere firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con fotocopia del documento d'identità.

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: Servizi Demografici Autenticare una firma È necessario autenticare una firma quando una sottoscrizione o una dichiarazione sostitutiva di notorietà non vengono firmati davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione o siano inviate prive del documento di identità in allegato. L'autenticazione attesta che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previa identificazione del sottoscrittore che deve aver compiuto la maggiore età.   Autenticare una fotografia L'autenticazione attesta che la fotografia presentata al pubblico ufficiale corrisponde alla persona interessata, previa identificazione del soggetto che deve aver compiuto la maggiore età. Cosa serve: essere maggiorenni; essere muniti di documento di identità in corso di validità

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: Servizi Demografici La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa può coincidere o meno con il domicilio del soggetto.   CAMBIO DI RESIDENZA Ogni cittadino maggiorenne può presentare la dichiarazione di cambio di residenza per sé e per le altre persone che costituiscono il nucleo familiare o convivenza*.  Occorre presentare: un documento di identità valido, eventuale libretto di pensione, modulo compilato per la variazioni di residenza su patente e libretto di circolazione dei mezzi di proprietà. Per i cittadini stranieri: passaporto e permesso di soggiorno valido o attestato di regolare soggiorno. Se entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio anagrafe non richiederà integrazioni all’interessato o non comunicherà l’esito negativo degli accertamenti svolti, il procedimento si considera concluso positivamente. La pratica non ha alcun costo e in particolari condizioni i cittadini interessati potranno presentare le dichiarazioni anche: tramite posta inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica.   CERTIFICATO DI RESIDENZA Può essere sostituito dall'Autocertificazione. Attesta la residenza del singolo cittadino o della famiglia nel comune. I certificati possono essere rilasciati solo dal Comune di residenza e possono essere in carta libera o in bollo a seconda dell'uso. Si deve compilare un apposito modulo direttamente presso gli sportelli dell'ufficio di competenza, muniti di regolare documento di riconoscimento. Come detto sopra, al cittadino è inoltre consentito di presentare in via definitiva alle pubbliche amministrazioni, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed ai privati (che acconsentano ad accettarla) una propria dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) relativa a stati od eventi - tra cui la propria residenza - in sostituzione del certificato. Ha validità 6 mesi rinnovabili -se i dati non sono cambiati- mettendo, in fondo al certificato stesso, la seguente dichiarazione: 'Il sottoscritto... nato a... il... dichiara sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente certificato non sono variati dalla data di emissione. Data... Firma... ' (non autenticata).

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: Servizi Demografici   La legge prevede per il cittadino la possibilità di cambiare o modificare il proprio cognome e/o nome o aggiungere un altro cognome o altro nome. Il cambio o l’aggiunta di un nome ed anche il cambio del cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelante l’origine naturale vengono autorizzati con un decreto del Prefetto della Provincia di residenza.  Il cambio o l’aggiunta di un cognome viene concesso con decreto del Ministero dell’Interno.  Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse soltanto in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario addetto o inviata per posta, allegando fotocopia di un documento di identità. Se viene accolta, il Ministero autorizza con decreto il richiedente alla pubblicazione per una durata di 30 giorni di un avviso sull'Albo Pretorio del Comune di nascita e di residenza, con il sunto della domanda. Se l’interessato è nato all’estero ma è residente in Italia, l’affissione sarà effettuata solo all’Albo Pretorio del comune italiano di residenza. Trascorsi i termini previsti per la pubblicazione senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente dovrà presentare alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti l'avvenuta pubblicazione e la sua durata. Dopo aver accertato la regolarità e vagliato le eventuali opposizioni, il procedimento si conclude con l’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno o del decreto del Prefetto che il richiedente dovrà comunicare all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza (o di nascita) che provvederà a darne comunicazione agli eventuali altri comuni interessati (nascita, residenza, matrimonio, nascita dei figli). Gli effetti del cambiamento sono sospesi fino al compimento delle annotazioni previste dalla normativa.trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza. Il procedimento non si applica ai cittadini stranieri. La domanda per i figli minori del richiedente può essere presentata contestualmente al genitore con l'assenso dell'altro genitore.; Per la trascrizione del Decreto, occorre presentare i seguenti documenti: richiesta di trascrizione del decreto unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità; decreto di cambiamento/aggiunta di cognome o nome in originale L’istanza da presentare alla Prefettura è in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale; è soggetta all'imposta di bollo in tutti gli altri casi, così come anche il decreto.   Norme di riferimento D.P.R. n. 54 /2012: Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di Stato civile relativamente alla discoilina del nome e del cognome D.P.R. n. 396/2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile R.D. n. 1239/1939, artt. 153 - 163: Ordinamento dello Stato Civile

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune:Servizi Demografici  La nuova carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento che consente di identificare il titolare tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero. Il documento potrà essere utilizzato, in seguito, anche per accedere ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (ad esempio: i pagamenti elettronici di multe, bollette, bolli auto, ticket sanitari). Realizzata in materiale plastico (policarbonato), ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture, ecc.) e di un microchip a radio frequenza che memorizza i dati del titolare. La foto in bianco e nero è stampata al laser per garantire una elevata resistenza alla contraffazione. Le carte di identità cartacee ed elettroniche in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza. Per richiedere una CIE occorre dunque un motivo valido (carta d’identità scaduta o che scadrà nei successivi 6 mesi, smarrimento, deterioramento o illeggibilità della carta d’identità); Verranno rilevate anche le impronte digitali Durata validità della carta: Cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alla scadenza sotto indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare: minori di 3 anni (triennale); dai 3 ai 18 anni (quinquennale); maggiori di 18 anni (decennale). Validità della carta di identità per l´espatrio La carta di identità viene rilasciata con validità per l´espatrio purché l´interessato non si trovi nelle particolari condizioni che ne impediscano, per legge, l´uscita dal territorio nazionale. Sulla carta di identità valida per l´espatrio non compare nessuna dicitura particolare, contrariamente nella carta d´identità non valida per l´espatrio compare la dicitura: "non valida per l´espatrio". La carta di identità consente l´espatrio in uno dei paesi aderenti al trattato di Schengen (Francia - Spagna - Portogallo - Lussemburgo - Belgio - Olanda - Germania - Austria) e nei seguenti ulteriori paesi: Islanda - Norvegia - Cipro - Croazia - Liechtenstein - Macedonia - Malta - Principato di Monaco - Slovenia - Svizzera - Danimarca - Finlandia - Gran Bretagna - Grecia - Irlanda - Svezia – Ungheria. Per gite e viaggi organizzati è permesso anche accedere in Marocco - Tunisia e Turchia. Tempi di rilascio e costi La tempistica è un aspetto a cui dedicare particolare attenzione, soprattutto nell’imminenza della data di scadenza della propria carta di identità, per evitare di trovarsi sprovvisti del documento. Infatti nei periodi di maggior concentrazione delle richieste l’attesa per l’appuntamento può prolungarsi fino a 2 mesi, prevedendo i seguenti passaggi:  Il tempo stimato per il rilascio di ogni CIE è di circa 15 minuti. Per questo motivo, al fine di non creare lunghe code agli sportelli ed offrire il miglior servizio possibile, gli utenti sono invitati a presentarsi agli sportelli dell’ufficio anagrafe esclusivamente previo appuntamento telefonico contattando il numero 019 9482953. Dopodichè la Cie viene spedita da parte della Zecca dello Stato, attraverso il servizio postale, direttamente presso l'abitazione del richiedente entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Il costo del nuovo documento elettronico: € 22.21 in occasione del primo rilascio o del rinnovo alla scadenza Da portare con sé all’appuntamento nel giorno dell'appuntamento, il cittadino dovrà presentarsi personalmente presso gli sportelli dell'Ufficio Anagrafe munito di: la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento o dichiarazione rilasciata dai competenti organi di pubblica sicurezza in cui si confermano le generalità dell'interessato. in caso di furto o smarrimento della precedente carta di identità, la denuncia presentata all'autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri). La denuncia è necessaria anche in caso di deterioramento del documento, quando non sia possibile restituire il documento deteriorato; la tessera sanitaria; una fototessera recente ( 35x45 mm) dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (preferibilmente senza occhiali e con sfondo bianco). per i cittadini di paesi appartenenti all'Unione Europea: documento di viaggio in corso di validità (passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza; per i cittadini stranieri di paesi non appartenenti all'Unione Europea: permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità. I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza dei genitori, per fornire l'assenso scritto all'espatrio, e del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento e deposita le impronte digitali. Sono necessari inoltre: un documento di riconoscimento del minore (se in possesso); in caso di documento valido per l'estero, ed in mancanza dell'assenso all'espatrio di uno dei genitori, o dell'unico esercente la potestà, si dovrà presentare nulla osta del giudice tutelare; nel caso ci fosse un tutore, lo stesso si dovrà munire di atto di nomina.

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: Servizi Demografici   Può essere sostituito dall'Autocertificazione. Attesta che il richiedente è cittadino italiano per nascita da padre o madre cittadini o per i altri casi riportati in nota*. Può richiederlo l'interessato o altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Ha validità di sei mesi, rinnovabili dichiarando in calce che le informazioni non sono variate. Richiesta di cittadinanza: chi non è cittadino italiano per nascita può richiedere la cittadinanza di persona o tramite persona che ne conosca i dati anagrafici** alla Prefettura o alla competente autorità consolare. Note: * i nati nel territorio della Repubblica da ambo i genitori ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato al quale essi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza; il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza; il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno 6 mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. ** presentando: documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità e nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Domenica, 01 Gennaio 201720170101

Dichiarazione ISE-ISEE Avere figli Subire un lutto
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