Giovedì, 01 Marzo 201820180301

Chi contattare in Comune: nomeufficio4 La pubblicità sul territorio comunale, in linea con quanto prescritto dalla normativa nazionale, dai regolamenti comunali e dalle delibere di giunta, è soggetta ad autorizzazione.  Il proprietario di un fondo o il titolare di un'attività* che vogliano installare l'insegna pubblicitaria di un'attività produttiva, commerciale o di altro genere devono richiedere autorizzazione al Comune presentando apposita domanda.  Riferimenti normativi: Decreto legislativo del 15/11/1993 n° 507, Decreto legge del 04/12/2001, Decreto del presidente del consiglio del 12/02/2001  Note: * in questo caso deve essere allegata anche una autorizzazione del proprietario. In caso di società o associazioni, a presentare richiesta deve essere il legale rappresentante. 

Giovedì, 01 Marzo 201820180301

Chi contattare in Comune: Nomeufficio4Riferimenti normativi: legge 287/91 art.5 Vedi anche (in altre sezioni): Occupazione suolo pubblico

Giovedì, 01 Marzo 201820180301

Chi contattare in Comune: Ufficio5Gli esercenti di attività di commercio e di intrattenimento determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, nel rispetto dei limiti stabiliti e nell'ambito dei criteri che saranno determinati con apposita ordinanza sindacale.Riferimenti normativi: legge regionale n.1/2007 "Testo Unico in materia di commercio" e successive modifiche

Giovedì, 01 Marzo 201820180301

Chi contattare in Comune: Nomeufficio4In linea con la normativa nazionale e regionale, il Comune regola le vendite che si svolgono al di fuori delle modalità e degli orari consueti: Fine stagione: i titolari degli esercizi commerciali possono indire vendite di fine stagione per esitare la merce soggetta a deprezzamento, ma esclusivamente nel periodo definito dal Comune. Occorre darne comunicazione al sindaco almeno 7 gg. prima dell'inizio della vendita di fine stagione indicando la data di inizio e la durata. Promozionali: per promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita il titolare deve darne comunicazione spedendola, almeno 10 giorni prima della data di inizio, esclusivamente tramite Raccomandata postale al suddetto Ufficio del Comune. Saldi: offerta di prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento. I periodi sono determinati dalle camere di commercio sentiti i comuni interessati. La comunicazione deve spedita esclusivamente tramite Raccomandata postale al protocollo generale del Comune, almeno 10 giorni prima della data di inizio. Riferimenti normativi: legge regionale n.1/2007 "Testo Unico in materia di commercio" e successive modificheVedi anche (in altre sezioni): Occupazione suolo pubblico; Comunicazione di vendita e liquidazione

Giovedì, 01 Marzo 201820180301

Chi contattare in Comune: Nomeufficio4Vendite straordinarie di liquidazione possono essere effettuate da operatori di commercio al dettaglio che vogliano esaurire in breve tempo tutte le proprie merci per cessazione attività commerciale, trasferimento* dell'azienda (cessione), trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione** o rinnovo dei locali. Devono darne comunicazione al sindaco almeno 15 giorni prima della data di inizio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che specifichi: motivi della vendita; ubicazione dei locali in cui si effettua la vendita; data di inizio della vendita; durata. Alla comunicazione devono essere allegati: 1. cessazione dell'attività: dichiarazione di cessazione attività al termine della vendita 2. cessione attività: copia atto di compravendita o cessione dell'azienda 3. trasferimento locali: dichiarazione di possesso dell'autorizzazione al trasferimento o comunicazione nei casi previsti 4. trasformazione o rinnovo locali: copia eventuale concessione edilizia o se non necessita copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine della ditta esecutrice specificando l'ammontareLa liquidazione non può essere effettuata nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione (saldi) e nei trenta giorni antecedenti il Natale.Può durare per un periodo di:6 settimane per trasferimento di azienda o per rinnovo locali13 settimane per cessazione dell'attività o cessione di azienda.A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito. Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto; nelle indicazioni pubblicitarie della vendita devono essere indicati gli estremi della comunicazione inviata al sindaco e la durata della vendita. Note: * Il trasferimento deve avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione. ** La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita relativi a opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti. I lavori dovranno essere eseguiti entro 3 mesi dalla fine della vendita di liquidazione. Entro 45 giorni dalla fine lavori deve essere prodotta al comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento e nel caso non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia indicare l'ammontare. Tali lavori dovranno determinare la chiusura per almeno 15 giorni consecutivi. Riferimenti normativi: legge regionale n.1/2007 "Testo Unico in materia di commercio" e successive modifiche

Domenica, 01 Gennaio 201720170101

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