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A decorrere dal 05/07/2005 i titolari degli Stabilimenti Balneari osserveranno la seguente disciplina oraria: PERIODO ESTIVO: DAL 5 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 1)Apertura a discrezione dell’esercente chiusura tra le ore 21.00 e le ore 3.00; 2)Durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare (15 giugno – 15 settembre) dovrà comunque essere assicurata la fruizione al pubblico dell’impianto di balneazione almeno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di ogni giorno; 3)In occasione della festività di Ferragosto (notte compresa tra il 14 ed il 15 agosto) non si applica la limitazione prevista di chiusura di cui al punto 1; 4)I titolari degli stabilimenti balneari devono comunicare gli orari prescelti all’Ufficio Commercio – Polizia Amministrativa del Comune; 5)E’ obbligatorio rendere noto al pubblico, mediante l’uso di cartelli o altri mezzi di informazione visibili dall’esterno, l’orario adottato; 6)L’inosservanza del presente provvedimento è punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia dell’art. 10 della Legge 287/91; 7)La Polizia Municipale e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di controllare che la presente ordinanza venga osservata; 8)La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno di pubblicazione. (scarica l'allegato per la versione completa) Scarica l'allegato
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