1983116770

Con la  pubblicità legale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza  di coloro che possono avere interesse al contenuto dell’atto medesimo.

La Legge 69/2009 ha  stabilito che  “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti informatici, o nei siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni”.

 

Vai alla sezione Albo Pretorio.

torna all'inizio del contenuto