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VOTO A DOMICILIO

Si rende noto che "gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore”.

Gli elettori interessati dovranno far pervenire entro il 07/10/2024 al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti un'espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione di dimora.

La domanda di ammissione al voto domiciliare dovrà essere corredata di copia della tessera elettorale e di un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria locale in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchi elettromedicali.

Il certificato medico dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del D.L. n. 1/2006 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 22/2006, come modificato dalla L. n. 46/2009.

Si allega il Manifesto con il quale il Sindaco rende note le modalità per usufruire del "Voto a domicilio" e la relativa istanza.

 

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