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Si avvisa la cittadinanza che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2025 è stata approvata l'integrazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali, prevedendo, in merito alla "Tumulazione ceneri animali di affezione", quanto segue:

 

TUMULAZIONE CENERI ANIMALI DI AFFEZIONE
Articolo 70 - Disposizioni generali
Ai sensi della legge Regione Liguria 10 luglio 2020, n. 15 recante “Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione” è consentita la tumulazione nel loculo o celletta cineraria del padrone, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi, nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
Gli oneri derivanti dalla tumulazione delle ceneri dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e la permanenza nella sepoltura è determinata dalla durata dellaconcessione residua.


Articolo 71 – Definizione di animali d’affezione
Per animali d’affezione si intende ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall’uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, compresi gli animali che possono svolgere attività utili all’uomo (quali il cane per disabili, gli animali da pet - therapy, da riabilitazione).
Qui si riportano a solo titolo esemplificativo quelli più comuni: cani, gatti, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, coniglio nano, cavia domestica, scoiattolo giapponese, ratto, cincillà, topo domestico, criceto dorato o russo, furetto


Articolo 72 – Destinazione cimiteriale degli animali d’affezione
In conformità alle previsioni contenute nella normativa regionale, possono essere tumulati nel cimitero di Spotorno solo le ceneri degli animali di affezione.
La tumulazione potrà avvenire in:
- Cellette - è consentita la tumulazione di quattro urne cinerarie complessive, di cui una dell’animale d’affezione;
- Loculi - è consentita la tumulazione complessiva di quattro defunti, in base alle combinazioni stabilite dal regolamento comunale e compatibilmente con lo spazio
interno disponibile del manufatto da occupare, di cui una dell’animale d’affezione;
- Tombe di famiglia - la tumulazione dell’urna dell’animale d’affezione può unicamente avvenire in uno spazio destinato alla tumulazione di resti o ceneri, e determina l’occupazione dello spazio di un’urna cineraria a condizione che un componente del nucleo familiare dell’animale sia già tumulato nello stesso manufatto.
La tumulazione delle ceneri dell’animale di affezione deve essere successiva alla sepoltura di un componente del nucleo familiare.
La tumulazione dell’urna dell’animale d’affezione può quindi avvenire o contestualmente alla tumulazione del defunto proprietario o in un momento successivo,
mai preventivamente.
In attesa della tumulazione, per l’urna contenente le ceneri dell’animale non è ammesso il deposito presso il cimitero.
Non sono ammessi:
- il conferimento delle ceneri dell’animale nel cinerario comune o nell’ossario comune;
- la dispersione delle ceneri dell’animale all’interno dei cimiteri.

Articolo 73 – Estumulazioni di animali d’affezione
Lo spostamento/traslazione del defunto proprietario dell’animale comporterà anche lo spostamento di quest’ultimo, non potendo lo stesso permanere in un manufatto in cui non sia anche sepolto il suo proprietario.
Pertanto, nel caso in cui il proprietario sia spostato nel cimitero di un altro Comune e le ceneri dell’animale non possano più essere tumulate insieme al suo proprietario, se non previsto dal Regolamento cimiteriale del Comune di arrivo, le stesse dovranno essere ritirate dai parenti del defunto o da chi ha richiesto la sua estumulazione.


Articolo 74 – Sistema dei trasporti
Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari da chiunque abbia interesse a trasportarle, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali deve essere riportata la dizione “Ceneri di animali d’affezione”.

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