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Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.

La licenza viene rilasciata su apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni

La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza.

 

L’Abilitazione esercizio venatorio.

L’abilitazione all’esercizio venatorio, necessaria per richiedere la licenza di porto fucile per uso caccia, si consegue a seguito di esami pubblici dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia. Esso viene sostenuto per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza.

La licenza ha la durata di 5 anni e viene rinnovata non automaticamente ma dietro richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità. Il documento rilasciato da organismo dello Stato è valido su tutto il territorio nazionale.

 

Il tesserino venatorio Consente l’esercizio della caccia nelle A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) di residenza e non. Il tesserino venatorio è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Comune di residenza del cacciatore. I requisiti per richiedere il tesserino sono

  1. possesso della licenza di caccia
  2. versamento della tassa di concessione governativa e regionale
  3. pagamento per l’A.T.C.

E’ possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia. Il tesserino venatorio è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti o, in caso di cambio di residenza, al Comune che lo ha rilasciato.

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