Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.
La licenza viene rilasciata su apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni
La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza.
L’Abilitazione esercizio venatorio.
L’abilitazione all’esercizio venatorio, necessaria per richiedere la licenza di porto fucile per uso caccia, si consegue a seguito di esami pubblici dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia. Esso viene sostenuto per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza.
La licenza ha la durata di 5 anni e viene rinnovata non automaticamente ma dietro richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità. Il documento rilasciato da organismo dello Stato è valido su tutto il territorio nazionale.
Il tesserino venatorio Consente l’esercizio della caccia nelle A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) di residenza e non. Il tesserino venatorio è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Comune di residenza del cacciatore. I requisiti per richiedere il tesserino sono
- possesso della licenza di caccia
- versamento della tassa di concessione governativa e regionale
- pagamento per l’A.T.C.
E’ possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia. Il tesserino venatorio è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti o, in caso di cambio di residenza, al Comune che lo ha rilasciato.