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In caso di contestazione o notificazione di una violazione a Norme diverse dal C.d.S. il pagamento della violazione potrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione con le modalità di volta in volta riportate in dettaglio sul verbale stesso.

È possibile fare ricorso con le seguenti modalità:

  1. ricorso Amministrativo in cui si chiede all'Autorità Amministrativa di valutare le ragioni del ricorrente. Questo tipo di ricorso deve essere diretto al Prefetto, per le violazioni al Codice della Strada ed all'Autorità di volta in volta indicata sul verbale per le altre violazioni amministrative (Sindaco, Presidente Giunta Regionale ecc.).
  2. ricorso Giurisdizionale in cui si chiede all'Autorità Giudiziaria competente (Giudice di Pace di Sarzana per le violazioni al C.d.S.) di valutare le ragioni del ricorrente.

I due tipi di ricorso sono alternativi, quindi la proposizione di uno esclude la possibilità di presentare l'altro. Ricorso al Prefetto: Il ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione. Può essere presentato in carta libera direttamente al Prefetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure personalmente presso l'ufficio di Polizia Municipale, o inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

 In tale ricorso dovrà essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto, non verranno pertanto considerate ricorsi, a norma del vigente Codice della Strada, richieste indirizzate, per esempio, al Sindaco, al Comandante, ecc. Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento di una somma "doppia" di quella originaria. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace.