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La legge prevede per il cittadino la possibilità di cambiare o modificare il proprio cognome e/o nome o aggiungere un altro cognome o altro nome.

Il cambio o l’aggiunta di un nome ed anche il cambio del cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelante l’origine naturale vengono autorizzati con un decreto del Prefetto della Provincia di residenza

Il cambio o l’aggiunta di un cognome viene concesso con decreto del Ministero dell’Interno. 

Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse soltanto in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario addetto o inviata per posta, allegando fotocopia di un documento di identità.

Se viene accolta, il Ministero autorizza con decreto il richiedente alla pubblicazione per una durata di 30 giorni di un avviso sull'Albo Pretorio del Comune di nascita e di residenza, con il sunto della domanda. Se l’interessato è nato all’estero ma è residente in Italia, l’affissione sarà effettuata solo all’Albo Pretorio del comune italiano di residenza.

Trascorsi i termini previsti per la pubblicazione senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente dovrà presentare alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti l'avvenuta pubblicazione e la sua durata.

Dopo aver accertato la regolarità e vagliato le eventuali opposizioni, il procedimento si conclude con l’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno o del decreto del Prefetto che il richiedente dovrà comunicare all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza (o di nascita) che provvederà a darne comunicazione agli eventuali altri comuni interessati (nascita, residenza, matrimonio, nascita dei figli). Gli effetti del cambiamento sono sospesi fino al compimento delle annotazioni previste dalla normativa.trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.

Il procedimento non si applica ai cittadini stranieri.

La domanda per i figli minori del richiedente può essere presentata contestualmente al genitore con l'assenso dell'altro genitore.;

Per la trascrizione del Decreto, occorre presentare i seguenti documenti:

  • richiesta di trascrizione del decreto unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
  • decreto di cambiamento/aggiunta di cognome o nome in originale

L’istanza da presentare alla Prefettura è in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale; è soggetta all'imposta di bollo in tutti gli altri casi, così come anche il decreto.

 

Norme di riferimento
D.P.R. n. 54 /2012: Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di Stato civile relativamente alla discoilina del nome e del cognome
D.P.R. n. 396/2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile
R.D. n. 1239/1939, artt. 153 - 163: Ordinamento dello Stato Civile