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nel Comune di Spotorno, si applicano le seguenti misure specifiche:


1) ogniqualvolta si acceda, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche o in altro luogo posto al chiuso, aperto al pubblico, l’accesso è consentito solo indossando mascherine o, in subordine, qualora non sia stato possibile reperirle, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, quali sciarpe e foulard e simili, adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio. Mentre si attende in coda il proprio turno all’esterno delle sopra dette attività, dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

 

2) ogniqualvolta si acceda:
- al centro storico di Spotorno:
- al lungomare in località Merello, nel tratto compreso tra la porzione di arenile in concessione bagni Sant'Antonio ed il confine con il Comune di Bergeggi;
essendo ivi le dimensioni degli spazi utili per il transito pedonale tali da non consentire un adeguato distanziamento sociale, è fatto obbligo avere al seguito una mascherina a copertura di naso e bocca o, in subordine, qualora non sia stato possibile reperirne, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, quali sciarpe e foulard e simili, adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, da indossare obbligatoriamente in caso di incrocio con altre persone.
L'obbligo di indossare la mascherina non vige per gli occupanti dei dehor dei pubblici esercizi ubicati nel centro storico;

 

3) è interdetto l'accesso agli arenili. Sono esclusi da tale ultimo divieto:
a) i titolari di concessione demaniale e loro dipendenti, i gestori delle spiagge libere attrezzate, limitatamente all'esercizio delle attività di allestimento degli stabilimenti balneari e dei piccoli chioschi già autorizzati, di ripascimento e sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici, purchè le attività avvengano all'interno della concessione demaniale marittima, senza interferire con spazi pubblici, e le aree di cantiere siano segnalate e recintate per evitare l'ingresso di estranei; inoltre, le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore, in relazione all'emergenza epidemiologica in essere, con particolare riguardo ai contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid – 19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto fra il Governo e le parti sindacali;
b) le persone dedite allo svolgimento in forma individuale di attività sportiva da praticarsi in mare (nuoto, surf da onda, canoa, windsurf ecc.), compresa la pesca sportiva e ricreativa, limitatamente al tempo necessario ad approntare per l'uso l'attrezzatura. Resta esclusa ogni possibilità di permanenza sull'arenile oltre l'esecuzione di attività funzionali all'esercizio dell'attività sportiva da svolgersi in mare e per il tempo strettamente necessario;

 

3) la chiusura:

  • dei parchi giochi e delle aree giochi situate in giardini pubblici;
  • del campetto sportivo sito nel parco Monticello;

 

4) di aprire il cimitero comunale. Le persone che accedono dovranno portare con se la mascherina, essere muniti di gel disinfettante e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;


5) di aprire il Centro di Raccolta comunale dei rifiuti in località Valletta da lunedì 11 maggio 2020 con i seguenti orari di apertura: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ora 9.00 alle ore 12.30, il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
L’accesso è consentito esclusivamente dietro prenotazione telefonica al numero 800.966156, una persona per volta con obbligo di indossare la mascherina e di mantenere la distanza di almeno un metro dagli operatori SAT;


6) la sospensione dell'attività di commercio su area pubblica, fatto salvo il mercato settimanale, per la sola vendita di generi alimentari e fiori;


7) di vietare lo svolgimento del mercato settimanale per la vendita di generi non alimentari viste le previsioni introdotte con ordinanza numero 30 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale, recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni dei cui al D.P.C.M.17 maggio 2020, non essendo, stato ancora possibile prevedere misure logistiche organizzative tali da garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

La presente ordinanza sarà efficace sino al 3 giugno 2020.